Accordo

Art. 27

Recapito dei pacchi espresso

In vigore dal 30 giu 1994
Recapito dei pacchi espresso 1. Il recapito, mediante corriere speciale, di un pacco espresso o dell'avviso di arrivo è esperito una sola volta. 2. Se il tentativo è infruttuoso, il pacco cessa di essere considerato espresso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-27

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