Accordo
Art. 27
Recapito dei pacchi espresso
In vigore dal 30 giu 1994
Recapito dei pacchi espresso
1. Il recapito, mediante corriere speciale, di un pacco espresso o dell'avviso di arrivo è esperito una sola volta.
2. Se il tentativo è infruttuoso, il pacco cessa di essere considerato espresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-27