Art. 27 · Recapito dei pacchi espresso
Accordo

Art. 27

169 / 258

Recapito dei pacchi espresso

In vigore dal 30 giu 1994
Recapito dei pacchi espresso 1. Il recapito, mediante corriere speciale, di un pacco espresso o dell'avviso di arrivo è esperito una sola volta. 2. Se il tentativo è infruttuoso, il pacco cessa di essere considerato espresso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-27