Accordo›Titolo II›Sez. I
Art. 23
Istruzioni del mittente all'atto del deposito
In vigore dal 30 giu 1994
Istruzioni del mittente all'atto del deposito
1. All'atto del deposito di un pacco il mittente è tenuto ad indicare la procedura da seguire in caso non si possa procedere al recapito.
2. Gli e consentito di impartire una sola delle seguenti istruzioni:
a) invio di un avviso di mancato recapito a se stesso;
b) invio di un avviso di mancato recapito ad un terzo domiciliato nel paese di destinazione;
c) immediato rinvio al mittente, per via terra o per via aerea;
d) rinvio al mittente, per via terra o via aerea, allo scadere di un determinato termine che non può superare il termine di custodia regolamentare nel paese di destinazione;
e) recapito ad un altro destinatario, se necessario dopo rispedizione, per via terra o via aerea (e sotto riserva delle particolarità di cui all', paragrafo 1, capoverso c) numero 2);
f) rispedizione, per via terra o via aerea, del pacco, affinché possa essere recapitato al destinatario originale;
g) rifiuto del pacco da parte del mittente.
3. I pacchi possono essere rinviati senza avviso se il mittente non ha dato istruzioni o se queste sono contraddittorie.
4. Le Amministrazioni hanno facoltà di non accettare le istruzioni di cui al paragrafo 2, capoversi a) e b) qualora la loro legislazione
o regolamentazione non lo consenta
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-23