AccordoTitolo IISez. I

Art. 23

Istruzioni del mittente all'atto del deposito

In vigore dal 30 giu 1994
Istruzioni del mittente all'atto del deposito 1. All'atto del deposito di un pacco il mittente è tenuto ad indicare la procedura da seguire in caso non si possa procedere al recapito. 2. Gli e consentito di impartire una sola delle seguenti istruzioni: a) invio di un avviso di mancato recapito a se stesso; b) invio di un avviso di mancato recapito ad un terzo domiciliato nel paese di destinazione; c) immediato rinvio al mittente, per via terra o per via aerea; d) rinvio al mittente, per via terra o via aerea, allo scadere di un determinato termine che non può superare il termine di custodia regolamentare nel paese di destinazione; e) recapito ad un altro destinatario, se necessario dopo rispedizione, per via terra o via aerea (e sotto riserva delle particolarità di cui all', paragrafo 1, capoverso c) numero 2); f) rispedizione, per via terra o via aerea, del pacco, affinché possa essere recapitato al destinatario originale; g) rifiuto del pacco da parte del mittente. 3. I pacchi possono essere rinviati senza avviso se il mittente non ha dato istruzioni o se queste sono contraddittorie. 4. Le Amministrazioni hanno facoltà di non accettare le istruzioni di cui al paragrafo 2, capoversi a) e b) qualora la loro legislazione o regolamentazione non lo consenta
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-23

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