Accordo›Sez. II
Art. 25
Pacchi in franchigia di tasse e di diritti
In vigore dal 30 giu 1994
Pacchi in franchigia di tasse e di diritti
1. Un pacco in franchigia di tasse e di diritti è accettato solo se il mittente si impegna a pagare ogni importo che l'ufficio di destinazione potrebbe reclamare a buon diritto al destinatario nonché la tassa di commissione di cui all'.
2. L'ufficio di origine può esigere il versamento di un'adeguata caparra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-25