Accordo›Titolo II›Sez. I
Art. 21
Limiti di dimensioni
In vigore dal 30 giu 1994
Limiti di dimensioni
1. Salvo se sono considerati come pacchi ingombranti in attuazione dell', paragrafo 2, lettera e) i colli trasportati via terra o per via aerea non devono superare 1,50 metri per una qualsiasi delle loro dimensioni nè 3 metri per la somma della lunghezza e del massima circonferenza considerate in un senso diverso da quello della lunghezza.
2. Le Amministrazioni che non sono in grado di accettare per tutti i pacchi o solamente per i pacchi aerei le dimensioni di cui al paragrafo 1 possono adottare in loro vece le seguenti dimensioni: 1,05 metri per una qualunque delle dimensioni, 2 metri per la somma della lunghezza e della massima circonferenza considerata in un senso diverso da quello della lunghezza.
3. A prescindere dalle loro modalità di trasporto, i pacchi non devono essere di dimensioni inferiori alle dimensioni minime previste per le lettere all', paragrafo 1 della Convenzione.
4. Le Amministrazioni che accettano le dimensioni stabilite al paragrafo 1 hanno facoltà di percepire per i pacchi le cui dimensioni superano i limiti indicati al paragrafo 2, ma il cui peso è inferiore a 10 kg; una tassa supplementare pari a quella prevista all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-21