AccordoTitolo IISez. I

Art. 20

Divieti

In vigore dal 30 giu 1994
Divieti È vietata l'inclusione dei seguenti oggetti: a) in tutte le categorie di pacchi: 1. di oggetti che per loro natura o a causa del loro imballaggio, possono presentare rischi per gli agenti, macchiare o deteriorare gli altri colli o l'equipaggiamento postale; 2. di stupefacenti e sostanze psicotrope; tuttavia questo divieto non si applica agli invii effettuati a scopi medici o scientifici per i paesi che li accettano con la condizione di detta inclusione;; 3. di documenti aventi carattere di corrispondenza attuale e personale nonché di corrispondenze di qualsiasi natura scambiate tra persone diverse dal mittente e dal destinatario e dalle persone viventi sotto il loro stesso tetto, ad eccezione: - di uno dei documenti in appresso, non chiuso, contenente unicamente un'enunciazione costitutiva ed esclusivamente relativo alle merci trasportate: fattura, distinta o avviso di spedizione, buono di consegna; - dischi fonografici, pellicole e fili sottoposti o non ad una registrazione sonora o visiva, carte meccanografiche, pellicole magnetiche o altri mezzi analoghi e carte QSL, qualora l'Amministrazione di origine ritenga che non abbiano carattere di corrispondenza attuale o personale e siano scambiati tra il mittente ed il destinatario del pacco o delle persone che vivono sotto il loro stesso tetto; - corrispondenze e documenti di ogni genere aventi carattere di corrispondenza attuale e personale, diversi dai precedenti, scambiati tra il mittente ed il destinatario del pacco o persone viventi sotto il loro stesso testo, se la regolamentazione interna delle Amministrazioni interessate lo consente. 4 - animali viventi, a meno che il loro trasporto per posta sia autorizzato dalla regolamentazione postale dei paesi interessati; 5 - materie esplosive, infiammabili o altre materie pericolose; 6 - le materie radioattive. Tuttavia, le Amministrazioni possono intendersi per accettare i pacchi contenenti queste materie sia nelle loro relazioni reciproche sia unilateralmente. In questo caso le materie radioattive sono confezionate ed imballate secondo le disposizioni del Regolamento e sono inoltrate per la via più rapida, usualmente per via aerea, fatto salvo il pagamento delle soprattasse aeree corrispondenti. Esse possono essere depositate solo da mittenti debitamente autorizzati; 7 - oggetti osceni o immorali; 8 - oggetti la cui importazione o circolazione è vietata nei paesi di destinazione; b) nei pacchi senza valore dichiarato scambiati tra due paesi che accettano la dichiarazione di valore: monete, banconote, carte valori o valori qualsivoglia al portatore, platino, oro o argento, lavorati o non, pietre gioielli ed altre oggetti preziosi. Questa disposizione non è applicabile se lo scambio di colli tra due Amministrazioni che accettano i colli con valore dichiarato può avvenire solo in transito allo scoperto tramite una Amministrazione che non li accetta. Ciascuna Amministrazione ha facoltà di vietare l'inclusione dell'oro in lingotti negli invii con o senza valore dichiarato, in provenienza o a destinazione del suo territorio o inoltrate in transito allo scoperto attraverso il suo territorio, o di limitare il valore reale di tali invii.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-20

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