Accordo›Titolo II›Sez. I
Art. 19
Condizioni per l'accettazione
In vigore dal 30 giu 1994
Condizioni per l'accettazione
Sotto riserva che il contenuto non sia oggetto dei divieti enumerati all' o dei divieti o delle restrizioni applicabili nel territorio di una o più Amministrazioni chiamate a partecipare al trasporto, ogni pacco per essere ammesso alla spedizione deve:
a) appartenere ad una categoria di colli ammessa in attuazione dell';
b) avere un imballaggio appropriato alla natura del contenuto ed alle condizioni del trasporto;
c) riportare il nome e l'indirizzo del destinatario e del mittente;
d) corrispondere ai requisiti relativi al peso ed alle dimensioni di cui agli ;
e) essere affrancato da ogni tassa esigibile dall'Ufficio di origine per mezzo di francobolli postali o ogni altro procedimento autorizzato dalla regolamentazione dell'Amministrazione di origine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-19