AccordoTitolo IISez. I

Art. 19

Condizioni per l'accettazione

In vigore dal 30 giu 1994
Condizioni per l'accettazione Sotto riserva che il contenuto non sia oggetto dei divieti enumerati all' o dei divieti o delle restrizioni applicabili nel territorio di una o più Amministrazioni chiamate a partecipare al trasporto, ogni pacco per essere ammesso alla spedizione deve: a) appartenere ad una categoria di colli ammessa in attuazione dell'; b) avere un imballaggio appropriato alla natura del contenuto ed alle condizioni del trasporto; c) riportare il nome e l'indirizzo del destinatario e del mittente; d) corrispondere ai requisiti relativi al peso ed alle dimensioni di cui agli ; e) essere affrancato da ogni tassa esigibile dall'Ufficio di origine per mezzo di francobolli postali o ogni altro procedimento autorizzato dalla regolamentazione dell'Amministrazione di origine.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-19

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