Accordo›Sez. II
Art. 14
Tasse supplementari
In vigore dal 30 giu 1994
Tasse supplementari
Le Amministrazioni sono autorizzate a riscuotere le seguenti tasse supplementari:
a) tassa di deposito oltre l'orario normale di apertura degli sportelli;
b) tassa di presentazione alla dogana, percepita dall'Amministrazione di origine; in linea di massima la riscossione e effettuata all'atto del deposito del pacco;
c) tassa di presentazione alla dogana, riscossa dall'Amministrazione di destinazione sia per la consegna alla dogana e lo sdoganamento sia unicamente per la consegna alla dogana; salvo intesa speciale, la riscossione è effettuata al momento del recapito del pacco al destinatario; tuttavia, trattandosi di pacchi in franchigia di tasse e di diritti, la tassa di presentazione alla dogana e riscossa dall'Amministrazione di origine a favore dell'Amministrazione di destinazione;
d) tassa di prelevamento a domicilio del mittente; questa tassa può essere riscossa dall'Amministrazione di origine per i pacchi prelevati a domicilio a cura dei suoi servizi;
e) Tassa di recapito: questa tassa può essere riscossa dall'Amministrazione di destinazione tutte le volte che il pacco e recapitato a domicilio; tuttavia, per i pacchi espresso, essa può essere riscossa solo per i recapiti a domicilio susseguenti al primo;
f) tassa di risposta ad un avviso di mancato recapito, riscossa alle. condizioni stabilite all' paragrafo 2;
g) tassa di arrivo, riscossa dall'Amministrazione di destinazione qualora ciò sia prescritto dalla sua legislazione e qualora detta Amministrazione non provveda al recapito a domicilio per ogni avviso (primo avviso o avvisi successivi) eventualmente consegnato al domicilio del destinatario, salvo per il primo avviso relativo a pacchi espresso;
h) tassa di ri-imballaggio dovuta all'Amministrazione del primo paese sul di cui territorio un pacco ha dovuto essere ri-imballato al fine di proteggerne il contenuto; questa tassa viene ricuperata presso il destinatario o se del caso il mittente.
i) tassa di fermo posta, riscossa dall'Amministrazione di destinazione all'atto della consegna, su ogni pacco indirizzato fermo posta;
j) tassa di immagazzinaggio, su ogni pacco che non è stato ritirato nel termini prescritti, a prescindere se questo pacco è indirizzato fermo posta o a domicilio; questa tassa è riscossa dall'Amministrazione che ha effettuato la consegna, a favore delle Amministrazioni nei cui servizi il pacco è stato custodito oltre i termini consentiti;
k) tassa di avviso di ricevimento se il mittente chiede un avviso di ricevimento in conformità con l';
l) tassa di avviso d'imbarco percepita nell'ambito delle relazioni tra i paesi le cui Amministrazioni accettano di assicurare detto servizio, se il mittente chiede che un avviso di imbarco gli sia fatto pervenire;
m) tassa di reclamo di cui all', paragrafo 3:
n) tassa di richiesta di ritiro, di modifica o di rettifica di indirizzo;
o) tassa per rischi di forza maggiore, riscossa dalle Amministrazioni che accettano di coprire i rischi suscettibili di
risultare da un caso di forza maggiore
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-14