Accordo

Art. 18

Pacchi del prigionieri di guerra ed internati civili

In vigore dal 30 giu 1994
Pacchi del prigionieri di guerra ed internati civili I pacchi dei prigionieri di guerra e degli internati civili sono esonerati da ogni tassa in virtù dell' della Convenzione. Tuttavia i pacchi aerei sono soggetti alle soprattasse aeree stabilite all' del presente Accordo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-18

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