Accordo
Art. 18
Pacchi del prigionieri di guerra ed internati civili
In vigore dal 30 giu 1994
Pacchi del prigionieri di guerra ed internati civili
I pacchi dei prigionieri di guerra e degli internati civili sono esonerati da ogni tassa in virtù dell' della Convenzione.
Tuttavia i pacchi aerei sono soggetti alle soprattasse aeree stabilite all' del presente Accordo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-18