Accordo

Art. 17

Pacchi di servizio

In vigore dal 30 giu 1994
Pacchi di servizio 1. Sono esonerati da tutte le tasse postali i pacchi relativi al servizio postale e scambiati tra: a) le Amministrazioni postali; b) le Amministrazioni postali e l'Ufficio internazionale; c) gli uffici postali dei paesi membri; d) gli uffici postali e le Amministrazioni postali 2. I pacchi aerei, ad eccezione di quelli provenienti dall'Ufficio internazionale non pagano soprattasse aeree.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-17

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