Accordo
Art. 17
Pacchi di servizio
In vigore dal 30 giu 1994
Pacchi di servizio
1. Sono esonerati da tutte le tasse postali i pacchi relativi al servizio postale e scambiati tra:
a) le Amministrazioni postali;
b) le Amministrazioni postali e l'Ufficio internazionale;
c) gli uffici postali dei paesi membri;
d) gli uffici postali e le Amministrazioni postali
2. I pacchi aerei, ad eccezione di quelli provenienti dall'Ufficio internazionale non pagano soprattasse aeree.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-17