Accordo
Art. 13
Pacchi fragili. Pacchi ingombranti
In vigore dal 30 giu 1994
Pacchi fragili. Pacchi ingombranti
I pacchi fragili ed i pacchi ingombranti sono soggetti ad una tassa supplementare pari al massimo al 50 per cento della tassa principale o alla tassa del servizio interno se questa è più elevata. Se il pacco e fragile ed ingombrante la tassa supplementare in oggetto e riscossa una sola volta. Tuttavia, le soprattasse aeree relative a questi pacchi non subiscono alcuna maggiorazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-13