Accordo

Art. 10

Pacchi espresso

In vigore dal 30 giu 1994
Pacchi espresso 1. I pacchi espresso sono soggetti ad una tassa supplementare denominata "tassa espresso" ed il cui importo e fissato a 1,63 DTS al massimo o all'importo della tassa applicabile nel servizio interno qualora sia più elevata. Questa tassa deve essere pagata completamente ed in anticipo all'atto del deposito, anche se il pacco non può essere distribuito espresso ma solo con avviso di arrivo. 2. Qualora il recapito espresso comporti per l'Amministrazione di destinazione costrizioni particolari per quanto riguarda sia la situazione del domicilio del destinatario sia il giorno o l'ora di arrivo all'Ufficio di destinazione, il recapito del pacco e l'eventuale riscossione di una tassa complementare sono regolamentati dalle disposizioni relative ai colli di stessa natura del sistema interno. Questa tassa complementare rimane esigibile anche se il pacco è rinviato al mittente o rispedito; tuttavia, in questi casi, l'importo della riscossione non può superare 1,63 DTS. 3. Qualora la regolamentazione dell'Amministrazione di destinazione lo consenta, i destinatari possono chiedere all'Ufficio di distribuzione, sotto riserva di quanto previsto al paragrafo 1, che i pacchi loro destinati siano recapitati via espresso al momento del loro arrivo. In questo caso l'Amministrazione di destinazione e autorizzata a riscuotere all'atto della distribuzione, una tassa di 1,63 DTS al massimo, oppure la tassa del servizio interno qualora sia più elevata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-10

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