AccordoSez. II

Art. 16

Diritti

In vigore dal 30 giu 1994
Diritti 1. Le Amministrazioni di destinazione sono autorizzate a riscuotere presso i destinatari tutti i diritti, in particolare i diritti doganali di cui sono gravati gli effetti postali nel paese di destinazione. 2. Le Amministrazioni si impegnano ad intervenire presso le autorità competenti del loro paese affinché siano annullati i diritti (tra cui i diritti doganali) che riguardano un pacco a) rinviato al mittente; b) rispedito ad un paese terzo: c) abbandonato dal mittente; d) perso nel loro servizio o distrutto per avaria totale del contenuto; e) manomesso o avariato nel loro servizio. In questi casi l'annullamento dei diritti è richiesto solo per il valore del contenuto mancante o per il deprezzamento subito dal contenuto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-16

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