Accordo›Sez. II
Art. 16
Diritti
In vigore dal 30 giu 1994
Diritti
1. Le Amministrazioni di destinazione sono autorizzate a riscuotere presso i destinatari tutti i diritti, in particolare i diritti doganali di cui sono gravati gli effetti postali nel paese di destinazione.
2. Le Amministrazioni si impegnano ad intervenire presso le autorità competenti del loro paese affinché siano annullati i
diritti (tra cui i diritti doganali) che riguardano un pacco
a) rinviato al mittente;
b) rispedito ad un paese terzo:
c) abbandonato dal mittente;
d) perso nel loro servizio o distrutto per avaria totale del contenuto;
e) manomesso o avariato nel loro servizio.
In questi casi l'annullamento dei diritti è richiesto solo per il valore del contenuto mancante o per il deprezzamento subito dal contenuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-16