AccordoSez. II

Art. 24

Pacco con valore dichiarato

In vigore dal 30 giu 1994
Pacco con valore dichiarato 1. Le seguenti regole regolamentano la dichiarazione di valore dei pacchi con valore dichiarato: a) per le Amministrazioni postali: 1- facoltà per ciascuna Amministrazione di limitare la dichiarazione di valore per quanto la riguarda, ad un importo che non può essere inferiore a 3266,91 DTS o all'importo adottato nel suo servizio interno se inferiore a 3266,91 DTS; 2- obbligo nelle relazioni tra Paesi le cui Amministrazioni hanno adottato limiti diversi, di rispettare in entrambe le parti il limite inferiore; b) per i mittenti: 1- divieto di dichiarare un valore superiore al valore reale del contenuto del pacco 2- facoltà di dichiarare solo in parte il valore reale del contenuto del pacco. 2. Ogni dichiarazione fraudolenta di valore superiore al valore reale del pacco e passibile dei procedimenti giudiziari previsti dalla legislazione del paese di origine. 3. All'atto del deposito sarà rilasciata gratuitamente una ricevuta ad ogni mittente di un pacco con valore dichiarato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-24

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