Accordo›Sez. II
Art. 24
Pacco con valore dichiarato
In vigore dal 30 giu 1994
Pacco con valore dichiarato
1. Le seguenti regole regolamentano la dichiarazione di valore dei pacchi con valore dichiarato:
a) per le Amministrazioni postali:
1- facoltà per ciascuna Amministrazione di limitare la dichiarazione di valore per quanto la riguarda, ad un importo che non può essere inferiore a 3266,91 DTS o all'importo adottato nel suo servizio interno se inferiore a 3266,91 DTS;
2- obbligo nelle relazioni tra Paesi le cui Amministrazioni hanno adottato limiti diversi, di rispettare in entrambe le parti il limite inferiore;
b) per i mittenti:
1- divieto di dichiarare un valore superiore al valore reale del
contenuto del pacco
2- facoltà di dichiarare solo in parte il valore reale del contenuto del pacco.
2. Ogni dichiarazione fraudolenta di valore superiore al valore reale del pacco e passibile dei procedimenti giudiziari previsti dalla legislazione del paese di origine.
3. All'atto del deposito sarà rilasciata gratuitamente una ricevuta ad ogni mittente di un pacco con valore dichiarato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-24