Art. 20
Esecuzione degli interventi da parte degli enti pubblici per il risanamento del patrimonio edilizio di propria pertinenza - Interventi di enti e privati sugli immobili di interesse monumentale, storico ed artistico.
In vigore dal 28 dic 1973
Gli enti pubblici possono procedere direttamente, nel rispetto dei programmi di cui all', all'attuazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo sul patrimonio edilizio di loro pertinenza, fruendo dei benefici finanziari di cui all', n. 7), della legge 16 aprile 1973, n. 171.
L'intervento è subordinato alla stipula con il comune di una convenzione, da trascrivere nei registri immobiliari, con la quale l'ente si impegna:
a) a rimborsare in 25 annualità, senza interessi, nella misura indicata al quinto comma dell', la spesa sostenuta erogata dal magistrato alle acque all'ente sulla base degli stati di avanzamento dei lavori;
b) ad utilizzare direttamente l'edificio ovvero a locarlo alle condizioni di cui all';
c) a restituire in una unica soluzione il residuo del debito, nel caso in cui trasferisca a qualsiasi titolo l'immobile entro 25 anni dall'ultimazione dei lavori;
d) a rimborsare la spesa in unica soluzione, con la maggiorazione degli interessi legali, nel caso in cui non si rispettino, gli obblighi assunti;
e) ad assicurare la prelazione di cui al successivo .
Qualora l'ente proprietario trasferisca a qualsiasi titolo l'immobile entro 25 anni dall'avvenuto restauro, gli obblighi sono trasferiti all'acquirente.
Ogni patto contrario alle prescrizioni contenute nel presente articolo è nullo, qualunque ne sia il contenuto apparente.
Alle disposizioni del presente articolo, in quanto applicabili, sono soggetti anche gli interventi degli enti pubblici sugli edifici di interesse monumentale, storico ed artistico e di uso pubblico.
Gli interventi di soggetti privati e, comunque, diversi da enti pubblici, sugli edifici di interesse monumentale, storico ed artistico, possono essere eseguiti direttamente dai predetti soggetti, godendo dei benefici di cui al primo comma dell' e sono assoggettati, in quanto applicabili, alle disposizioni dei successivi commi dell'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-20;791#art-20