Art. 16

Occupazione temporanea delle aree e degli edifici inclusi nei comparti

In vigore dal 28 dic 1973
Nei casi in cui all', lettere a) e b), si provvede all'acquisizione delle aree degli immobili, mediante occupazione temporanea. L'occupazione temporanea è disposta dal presidente della giunta regionale e si protrae per tutto il tempo necessario per portare a compimento gli interventi; essa non può avere, comunque, durata superiore a 5 anni. L'occupazione temporanea può essere chiesta dal consorzio qualora uno o più proprietari consorziati non rendano disponibile l'immobile o l'unità immobiliare entro il termine fissato per l'inizio dei lavori. Dopo l'esecuzione degli interventi, gli immobili sono restituiti ai singoli proprietari. L'occupazione temporanea degli immobili è indennizzata nelle ipotesi in cui l'immobile o le unità immobiliari sui quali è stato effettuato l'intervento vengano espropriati ai sensi dell', lettera e). L'indennità di occupazione è determinata ai sensi dell', terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, numero 865; contro la sua determinazione gli interessati possono proporre opposizione a norma del quarto comma dello stesso .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-20;791#art-16

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