Art. 11

Interventi di restauro e di risanamento conservativo e soggetti abilitati ad eseguirli

In vigore dal 28 dic 1973
Gli interventi di cui al presente decreto sono effettuati: a) dalle aziende a prevalente partecipazione pubblica, di cui al successivo , sulla base della concessione deliberata dai comuni, per l'attuazione degli interventi nei comparti e nei casi di cui all', n. 3), lettera a), del presente decreto; nei casi di cui all', n. 3), lettera b), quando il proprietario che ha la proprietà dell'intero comparto dichiari che non intende procedere alla realizzazione dell'intervento, ovvero i proprietari non si riuniscano in consorzio; quando i, proprietari del comparto non provvedano, nei termini stabiliti, alla esecuzione dei lavori; b) dal comune o dalle aziende a prevalente partecipazione pubblica per gli interventi di cui al successivo ; c) dai consorzi di proprietari ovvero da proprietari che hanno singolarmente la proprietà dell'intero comparto, per gli interventi nei comparti di cui all', n. 3), lettera b); d) da singoli proprietari per gli interventi nell'ambito dei comparti di cui all'ultimo comma dell', per gli interventi urgenti di cui all' e per i particolari interventi di cui al successivo ; e) dagli enti pubblici e dai privati per il restauro ed il risanamento conservativo degli immobili di interesse monumentale, storico, artistico e di uso pubblico; f) dagli enti pubblici per il patrimonio edilizio di propria pertinenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-20;791#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Interventi di restauro e di risanamento conservativo e soggetti abilitati ad eseguirli (Art. 11 Interventi di restauro e di risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia.) — Testo vigente | Portale Normativo