Art. 11
Interventi di restauro e di risanamento conservativo e soggetti abilitati ad eseguirli
In vigore dal 28 dic 1973
Gli interventi di cui al presente decreto sono effettuati:
a) dalle aziende a prevalente partecipazione pubblica, di cui al successivo , sulla base della concessione deliberata dai comuni, per l'attuazione degli interventi nei comparti e nei casi di cui all', n. 3), lettera a), del presente decreto; nei casi di cui all', n. 3), lettera b), quando il proprietario che ha la proprietà dell'intero comparto dichiari che non intende procedere alla realizzazione dell'intervento, ovvero i proprietari non si riuniscano in consorzio; quando i, proprietari del comparto non provvedano, nei termini stabiliti, alla esecuzione dei lavori;
b) dal comune o dalle aziende a prevalente partecipazione pubblica per gli interventi di cui al successivo ;
c) dai consorzi di proprietari ovvero da proprietari che hanno singolarmente la proprietà dell'intero comparto, per gli interventi nei comparti di cui all', n. 3), lettera b);
d) da singoli proprietari per gli interventi nell'ambito dei comparti di cui all'ultimo comma dell', per gli interventi urgenti di cui all' e per i particolari interventi di cui al successivo ;
e) dagli enti pubblici e dai privati per il restauro ed il risanamento conservativo degli immobili di interesse monumentale, storico, artistico e di uso pubblico;
f) dagli enti pubblici per il patrimonio edilizio di propria pertinenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-20;791#art-11