Art. 14

Proprietari dell'intero comparto

In vigore dal 28 dic 1973
I proprietari, che abbiano singolarmente la proprietà dell'intero comparto, effettuano direttamente gli interventi nei casi di cui all', n. 3), lettera b). Qualora il proprietario non assuma l'iniziativa, il sindaco lo invita formalmente a dichiarare entro un termine prefissato se intenda procedere alla realizzazione dell'intervento ed alla stipula della convenzione di cui al successivo . Trascorso inutilmente tale termine, assegnato dal sindaco, il comune interviene a mezzo dell'azienda, la quale provvede all'occupazione temporanea degli immobili. La disposizione del precedente comma si applica anche nel caso in cui il proprietario non addivenga, entro il termine assegnato dal sindaco ed eventualmente prorogato, alla stipula della convenzione, ovvero non dia inizio ai lavori nei termini stabiliti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-20;791#art-14

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