Art. 17

Espropriazione delle aree e degli edifici

In vigore dal 28 dic 1973
Si provvede all'acquisizione delle aree e degli edifici mediante espropriazione ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nei seguenti casi: a) aree ed immobili necessari per la realizzazione di servizi pubblici ed opere di urbanizzazione e dei quali è prevista l'utilizzazione nel piano particolareggiato; b) edifici di cui è prevista la demolizione; c) immobili inclusi nei comparti di cui all', n. 3), lettere a) e b), quando, dopo la realizzazione dell'intervento, diretto o sostitutivo del comune, tramite la azienda, i proprietari non intendano rimborsare le spese sostenute; d) immobili inclusi nei comparti di cui all', n. 3), lettera b), quando, nel caso previsto dall', quinto comma, il comune si sostituisce alla minoranza dei proprietari e questi non intendano rimborsare la spesa sostenuta; e) quando gli interventi effettuati, in via diretta o sostitutiva dal comune, tramite l'azienda, nei comparti di cui all', n. 3), lettere a) e b), comportino, nell'ambito di singoli edifici, modificazioni della precedente situazione proprietaria delle unità immobiliari, ed i proprietari non raggiungano un accordo, per l'attribuzione delle nuove unità, entro 60 giorni dalla notifica dell'invito all'uopo rivolto dal sindaco.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-20;791#art-17

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