Art. 13
Consorzi fra proprietari di immobili compresi nei comparti
In vigore dal 28 dic 1973
I proprietari degli immobili compresi nei comparti di cui all', n. 3), lettera b), si riuniscono in consorzio per la redazione del progetto di comparto e per la realizzazione degli interventi.
Ciascun proprietario partecipa al consorzio con una quota percentuale corrispondente al valore dell'immobile conferito rispetto al valore dell'intero comparto.
Le quote sono stabilite mediante accordo fra tutti i proprietari interessati ed, in mancanza di accordo, vengono stabilite dal sindaco, unitamente ai criteri di ripartizione della spesa, sulla base di una perizia dell'ufficio tecnico erariale.
Qualora i proprietari non si uniscano spontaneamente in consorzio, il sindaco invita formalmente, anche a mezzo di pubblici proclami, i proprietari risultanti dagli elenchi catastali a procedere entro un congruo termine alla costituzione anzidetta.
Trascorso inutilmente il termine assegnato ovvero un ulteriore termine senza che il consorzio sia stato costituito ovvero senza che la maggioranza dei proprietari abbia dichiarato di essere d'accordo sulla formazione del consorzio, il comune può intervenire a mezzo della azienda, la quale provvede alla occupazione temporanea degli immobili.
Qualora la maggioranza dei proprietari, costituita in base ai valori come sopra determinati, manifesti la volontà di voler eseguire direttamente gli interventi riunendosi in consorzio, il comune, a mezzo della azienda, può sostituirsi ai proprietari dissenzienti provvedendo all'occupazione temporanea dei loro immobili ed il consorzio può essere, in tal modo, costituito con la partecipazione del comune. La spesa sostenuta dal comune è posta a carico dei proprietari, che la rimborsano, all'atto della restituzione degli immobili, in unica soluzione, detratto il contributo di cui al successivo .
Nel caso in cui il proprietario non intenda rimborsare la spesa sostenuta, il comune, a mezzo dell'azienda, procede all'espropriazione.
Nei riguardi dei consorzi costituiti, che non procedano alla stipula delle convenzioni entro il termine assegnato dal sindaco ed eventualmente prorogato dal sindaco medesimo, ovvero non diano inizio ai lavori nei termini stabiliti, si applica la disposizione del quarto comma del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-20;791#art-13