Art. 3
Programmi di intervento
In vigore dal 28 dic 1973
Per l'attuazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo i comuni di Venezia e Chioggia predispongono programmi annuali o pluriannuali, non superiori comunque a tre anni, nei quali, tra l'altro, sono indicati:
1) le priorità da osservare nell'attuazione dei piani particolareggiati, tenendo presente la necessità di assegnare la precedenza alle zone urbane dove il degrado degli immobili si accompagna a prevalenza di ceti a basso reddito;
2) le fasi di attuazione degli interventi relativi alle infrastrutture ed ai servizi;
3) i comparti nei quali si intende intervenire precisando, con adeguata motivazione:
a) quelli in cui il comune, per ragioni di preminente interesse pubblico, intende intervenire direttamente, acquisendo le aree e gli edifici mediante occupazione temporanea;
b) quelli in cui è previsto l'intervento da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio;.
4) gli interventi riguardanti gli immobili di interesse storico, artistico, monumentale e di uso pubblico, tenendo conto delle richieste dei soggetti interessati e della priorità di cui al successivo ;
5) i modi per assicurare, nell'ambito del centro storico, sedi sostitutive per l'abitazione nonché per lo svolgimento delle attività commerciali, artigianali e di servizio, durante la esecuzione dei lavori di restauro e risanamento conservativo;
6) la spesa presunta, in relazione ai tipi di intervento, ed i mezzi finanziari necessari per l'attuazione del programma.
I programmi di intervento sono adottati con deliberazione del consiglio comunale. La deliberazione è depositata nella segreteria comunale per 15 giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è reso noto mediante avviso da affiggere all'albo pretorio e da pubblicare sui giornali locali.
Entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni in merito al programma.
Con la deliberazione di approvazione del programma il comune si pronuncia sulle osservazioni presentate.
Il primo programma è approvato entro 5 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I programmi successivi sono approvati almeno quattro mesi prima della scadenza del programma vigente.
Qualora il comune non provveda nei termini suddetti, il presidente del magistrato alle acque assegna un ulteriore termine, non superiore a tre mesi, trascorso inutilmente il quale, provvede direttamente alla formazione del programma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-20;791#art-3