Art. 1
Ambito di applicazione della normativa
In vigore dal 28 dic 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 16 aprile 1973, n. 171, concernente interventi per la salvaguardia di Venezia, che all' conferisce delega al Governo per l'emanazione di norme per l'effettuazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia;
Sentita la regione Veneto;
Visto il parere della Commissione parlamentare;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;
Decreta:
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Ambito di applicazione della normativa
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, relativi alle zone ed agli immobili destinati dagli strumenti urbanistici comunali, primari ed attuativi, a restauro e risanamento conservativo, sono effettuati secondo le disposizioni contenute nel presente decreto.
In ogni caso le norme relative agli interventi di restauro e risanamento conservativo si applicano agli immobili di interesse monumentale, storico, artistico ed ai complessi di immobili di cui al successivo .
Fino all'approvazione del piano regolatore del comune, ai fini del primo comma è considerato perimetro del centro storico di Chioggia quello indicato nell'allegata planimetria in scala 1: 10.000 vistata dal Ministro per i lavori pubblici.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-20;791#art-1