Art. 4
Subordinazione degli interventi ai piani particolareggiati - Interventi urgenti
In vigore dal 28 dic 1973
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono subordinati alla formazione ed approvazione dei piani particolareggiati.
Prima dell'approvazione dei piani particolareggiati sono consentiti, su conforme parere della commissione di cui all' della legge 16 aprile 1973, n. 171, interventi di restauro conservativo sugli immobili già notificati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e sugli immobili di interesse monumentale, storico, artistico e di uso pubblico inclusi negli elenchi di cui al successivo .
Il comune, previo parere favorevole della commissione per la salvaguardia di Venezia, può autorizzare nel campo dell'edilizia minore, prima dell'approvazione del piano particolareggiato, interventi urgenti e non differibili intesi ad eliminare situazioni di pericolo di crollo, con il divieto di qualsiasi alterazione delle strutture interne ed esterne degli edifici, nonché interventi che, sempre nel rispetto di dette strutture, siano intesi a dotare gli edifici stessi dei servizi igienici e dei necessari impianti tecnologici ovvero ad effettuare la manutenzione ordinaria degli edifici. La realizzazione di tali interventi non comporta esclusione dell'edificio dal comparto e dalle sue prescrizioni.
Dopo l'adozione dei piani particolareggiati, gli interventi di cui al secondo e terzo comma sono effettuati con l'osservanza del piano adottato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-20;791#art-4