Art. 8

Redazione del progetto di comparto

In vigore dal 28 dic 1973
Il progetto del comparto è formato dal comune nei casi di intervento diretto di cui all', n. 3), lettera a), e dai proprietari singoli, qualora abbiano la proprietà dell'intero comparto, ovvero riuniti in consorzio nei casi previsti dall', n. 3), lettera b). In tale ultima ipotesi, il sindaco, in assenza di iniziative da parte del proprietario singolo o del consorzio, li invita formalmente a redigere il progetto di comparto, assegnando per la presentazione degli elaborati un termine non inferiore a quattro e non superiore a otto mesi, a secondo dell'ampiezza del comparto e della complessità della progettazione. Il proprietario o il consorzio dichiarano entro 30 giorni se intendono effettuare la progettazione. In caso di mancato accoglimento dello invito o di ritardo nella presentazione degli elaborati, il sindaco - previa assegnazione, ove lo ritenga opportuno, di un ulteriore breve termine per detta presentazione - dispone la progettazione di ufficio stabilendo le modalità per l'accollo della relativa spesa ai proprietari interessati. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti nei comparti di cui all', n. 3), lettera b), possono essere indicati, in sede di progetto, settori del comparto medesimo aventi dimensioni non inferiori, comunque, ad un edificio, la cui attuazione può essere affidata dal consorzio ai singoli proprietari.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-20;791#art-8

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