Art. 10
Licenza edilizia
In vigore dal 28 dic 1973
Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, da qualunque soggetto effettuati, sono autorizzati con licenza edilizia rilasciata dal sindaco, su conforme parere della commissione di cui all' della legge 16 aprile 1973, n. 171.
Ai fini del rilascio delle singole licenze edilizie sono vincolanti oltre le indicazioni del piano particolareggiato, le previsioni e prescrizioni del comparto.
Nella licenza edilizia sono stabiliti i termini di inizio e di ultimazione dei lavori in conformità alle norme del regolamento edilizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-20;791#art-10