Art. 15
Singoli proprietari abilitati ad effettuare particolari interventi
In vigore dal 28 dic 1973
Oltre agli interventi di cui all', ultimo comma, da effettuare nell'ambito ed in attuazione dei comparti, i singoli proprietari possono eseguire, indipendentemente dall'esistenza o meno dei comparti sempre che abbiano la proprietà di un intero edificio o di una unità immobiliare, interventi riguardanti:
1) opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
2) limitate modifiche interne, per adattamenti intesi a migliorare le condizioni igieniche delle abitazioni;
3) l'installazione di impianti tecnologici per le esigenze dell'abitazione;
4) rifacimento tetti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-20;791#art-15