Art. 18
Interventi eseguiti dai proprietari singoli o riuniti in consorzio - Convenzoni tra comune e proprietari - Concessione di contributi.
In vigore dal 28 dic 1973
Qualora i proprietari da soli, se proprietari dell'intero comparto, ovvero riuniti in consorzio, provvedano direttamente all'esecuzione dell'intervento, nell'ambito dei comparti di cui all', n. 3), lettera b), fruiscono di un contributo in capitale in misura pari al 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile dal comune. La valutazione sulla ammissibilità della spesa viene effettuata sulla base di una perizia presentata dai proprietari, che tenga conto dell'elenco-prezzi deliberato dal comune.
La concessione del contributo è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascrivere nei registri immobiliari, con la quale i proprietari direttamente, se proprietari dell'intero comparto, ovvero tramite il consorzio, assumono l'impegno:
a) di abitare od utilizzare direttamente gli immobili o le unità immobiliari oggetto dell'intervento per il periodo di almeno 10 anni ovvero di locarli, per lo stesso periodo, alle condizioni di cui al successivo ;
b) di restituire in unica soluzione il contributo ricevuto nel caso in cui trasferiscano a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, l'immobile entro 15 anni dalla ultimazione dei lavori;
c) di restituire in una unica soluzione il contributo ricevuto, maggiorato degli interessi legali, nel caso di mancato rispetto degli obblighi assunti;
d) di assicurare la prelazione di cui al successivo .
Qualora il proprietario trasferisca a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, l'immobile entro 15 anni dall'avvenuto restauro o risanamento, gli obblighi sono trasferiti all'acquirente.
Ogni patto contrario alle prescrizioni del presente articolo è nullo, quale ne sia il contenuto apparente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-20;791#art-18