Art. 23
Criteri per la graduazione della percentuale delle somme da rimborsare
In vigore dal 28 dic 1973
Il rimborso della spesa sostenuta dal comune per l'attuazione degli interventi di cui all', lettera a), del presente decreto è effettuato nella misura:
1) del 70 per cento, quando l'imponibile del proprietario ai fini dell'imposta complementare superi i 6 milioni annui;
2) del 50 per cento, quando detto imponibile superi i 4 milioni annui;
3) del 20 per cento, quando detto imponibile non superi i 2 milioni annui.
Nei casi in cui l'imponibile assuma valori intermedi fra quelli sopraindicati, la percentuale della somma da rimborsare è determinata mediante interpolazione.
In relazione alla composizione del nucleo familiare del proprietario la percentuale della somma da rimborsare è diminuita del 5 per cento per ogni componente di detto nucleo oltre i primi tre, sempre che l'imponibile ai fini dell'imposta complementare non sia superiore ai 4 milioni annui.
I proprietari di edifici destinati ad attività artigianali rimborsano una somma pari al 70 per cento di quella determinata in applicazione delle disposizioni di cui ai commi primo, secondo e terzo del presente articolo, sempre che si impegnino a mantenere tale destinazione d'uso per un periodo non inferiore a 15 anni.
Per gli interventi degli enti pubblici di cui all' il rimborso della spesa è stabilito nella misura:
1) del 20 per cento per gli immobili che abbiano le caratteristiche di edilizia economica e popolare e siano locati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035;
2) del 40 per cento per gli immobili che, non avendo le caratteristiche di cui al n. 1) del presente comma, siano locati a speciali condizioni, concordate con il comune;
3) del 50 per cento per gli immobili aventi destinazione pubblica o di uso pubblico;
4) del 70 per cento negli altri casi.
I proprietari e gli enti che non assumono rispettivamente gli obblighi di cui ai precedenti , rimborsano per intero ed in unica soluzione la spesa sostenuta, maggiorata degli interessi legali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-20;791#art-23