Art. 19
Interventi eseguiti dalle aziende a prevalente partecipazione pubblica direttamente ovvero in sostituzione dei proprietari e restituzione agli stessi degli immobili - Convenzione tra comune e proprietari.
In vigore dal 28 dic 1973
Dopo l'esecuzione degli interventi di cui all', lettera a), l'immobile viene restituito ai proprietari, previa stipulazione di una convenzione - da trascrivere nei registri immobiliari - con la quale i proprietari stessi si impegnano:
a) a rimborsare in 25 annualità, senza interessi, nella misura indicata dal successivo , la spesa sostenuta dal comune;
b) ad abitare od utilizzare direttamente l'edificio o l'unità immobiliare ovvero a locarli, per un periodo di almeno 15 anni, alle condizioni di cui al successivo ;
c) a restituire in un'unica soluzione il residuo del debito, nel caso in cui trasferiscano a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, l'immobile entro 25 anni dall'ultimazione dei lavori;
d) a rimborsare la spesa, in unica soluzione con la maggiorazione degli interessi legali, nel caso in cui non rispettino gli impegni assunti;
e) ad assicurare la prelazione di cui al successivo .
Qualora il proprietario trasferisca a qualsiasi titolo per atto tra vivi l'immobile entro 25 anni dall'avvenuto restauro o risanamento, gli obblighi sono trasferiti all'acquirente.
Ogni patto contrario alle prescrizioni del presente articolo è nullo, quale ne sia il contenuto apparente.
Il rimborso della spesa da parte del proprietario, al quale l'immobile viene restituito, è subordinato al controllo tecnico ed amministrativo del magistrato alle acque, nonché al parere della soprintendenza ai monumenti per gli immobili di interesse monumentale, storico, artistico e di uso pubblico ed al parere del comune di Venezia per l'edilizia minore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-20;791#art-19