Art. 22

Prelazione a favore dei precedenti locatari e dei precedenti proprietari

In vigore dal 28 dic 1973
Nei casi di locazione di cui al secondo comma, lettera a), dell' e al primo comma, lettera b), dell', se gli immobili di cui trattasi erano locati al momento degli interventi di restauro e di risanamento, ai precedenti locatari spetta un diritto di prelazione. Uguale diritto spetta ai precedenti locatari, nel caso in cui l'intervento sia effettuato dal comune mediante espropriazione degli immobili. Qualora gli interventi comportino nell'ambito di singoli edifici modificazioni della precedente situazione proprietaria delle unità immobiliari, pur restando immutata la destinazione residenziale, ai fini dell'esercizio della prelazione nei confronti delle nuove unità immobiliari è accordata la preferenza ai precedenti locatari, secondo una graduatoria, formata dal comune tenendo conto delle condizioni economiche dell'istante, desunte dal reddito imponibile accertato ai fini dell'imposta complementare, nonché: a) del tempo di residenza dell'istante nell'immobile restaurato o risanato; b) del fatto che la sede dell'attività dell'istante si trova nel centro storico; c) del carico di famiglia. Nel caso in cui le modificazioni suddette riguardino unità immobiliari destinate al commercio od all'artigianato, ai fini dell'esercizio della prelazione nei confronti delle nuove unità immobiliari è accordata la preferenza ai precedenti locatari che abbiano i seguenti requisiti: a) esercitino attività strettamente legate alla zona; b) esercitino da più lungo tempo la loro attività nell'immobile restaurato o risanato; c) richiedano la locazione di immobili aventi le caratteristiche di ampiezza ed ubicazione eventualmente precisate ai sensi del capitolo II della legge 11 giugno 1971, n. 426, riguardante la disciplina del commercio. Sulla base dei precedenti requisiti il comune forma una graduatoria per l'assegnazione. Nell'ipotesi di cui all', lettera e), ai proprietari spetta un diritto di prelazione per l'acquisto delle nuove unità immobiliari, secondo una graduatoria che comporti precedenza per i proprietari che abitavano nell'immobile al momento dell'occupazione temporanea. Il diritto di prelazione è esercitato entro 60 giorni dall'invito che il sindaco rivolge ai precedenti proprietari dopo l'esperimento della procedura di cui all', lettera e). Il prezzo di cessione di ciascuna unità è determinato dall'ufficio tecnico erariale in base al costo di realizzazione dell'intervento maggiorato di una quota per le spese di espropriazione e generali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-20;791#art-22

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