Art. 21

Canoni di locazione

In vigore dal 28 dic 1973
I canoni di locazione sono concordati dai proprietari con il comune con riferimento: a) al reddito assicurato dall'immobile prima del restauro o del risanamento; b) a parametri oggettivi fissati dall'ufficio tecnico erariale di Venezia in base a classi di superficie dell'alloggio, agli ambiti di localizzazione delle abitazioni e alla ubicazione a livello dell'edificio; c) all'ammontare della spesa sostenuta ridotta dal contributo concesso, per gli interventi di cui all', lettere c) e d), ed all'ammontare della somma da rimborsare per gli interventi di cui all', lettere a), e) ed f). Per gli interventi eseguiti dal comune attraverso l'espropriazione degli immobili, la misura dei canoni di locazione è determinata dal comune medesimo, tenendo conto delle finalità della legge 16 aprile 1973, n. 171.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-20;791#art-21

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