Art. 25

Sistemazione temporanea degli edifici di rotazione

In vigore dal 28 dic 1973
Concorso nelle spese di trasloco Gli edifici da utilizzare come sedi sostitutive per l'abitazione nonché per lo svolgimento delle attività commerciali, artigianali e di servizio durante la esecuzione degli interventi, sono reperiti ed apprestati nell'ambito del centro storico e possibilmente nelle adiacenze delle zone e degli immobili formanti oggetto degli interventi medesimi. Preferibilmente, le sedi per il temporaneo svolgimento di dette attività - salvo per gli edifici di proprietà comunale e per quelli messi a disposizione del comune da enti pubblici - sono reperite: a) in edifici che, indipendentemente dalla destinazione attuale, abbiano avuto originariamente destinazione residenziale, commerciale o artigianale; b) mediante la trasformazione di immobili, che presentino tipologie compatibili con il mantenimento delle loro fondamentali caratteristiche strutturali. La spesa per l'apprestamento degli edifici di rotazione e per i contributi di cui al successivo comma grava sulla somma di 100 miliardi di cui all', lettera d), della legge 16 aprile 1973, n. 171. Il comune provvede direttamente, a mezzo della azienda di cui all', al trasloco delle persone che vengono temporaneamente trasferite ovvero concorre alle spese di trasloco sostenute dagli interessati in base a criteri generali stabiliti dallo stesso comune con delibera consiliare. Tale concorso non potrà essere inferiore ai 50 per cento nè superiore ai 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile dal comune.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-20;791#art-25

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