Art. 12

Aziende a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione degli interventi

In vigore dal 1 gen 2004
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti norme la regione Veneto, di intesa con i comuni interessati, promuove la costituzione di due società per azioni a prevalente partecipazione pubblica, una per Venezia e l'altra per Chioggia. Nella costituzione di dette società debbono essere osservate le seguenti disposizioni: 1) la partecipazione pubblica è assicurata dalla regione, dal comune, dalla provincia ed eventualmente da altri enti locali; 2) la partecipazione dello Stato può essere effettuata anche a mezzo di società controllate; 3) la quota di partecipazione degli enti locali non può essere inferiore al 60 per cento. 4) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 1995 N.96, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 206; 5) nei compiti da affidare alle aziende sono compresi quelli relativi all'esecuzione degli interventi di cui all', lettere a) e b) del presente decreto, ivi compresi: l'acquisizione sia a mezzo dell'occupazione temporanea e sia mediante espropriazione, delle aree e degli immobili occorrenti per gli interventi; la progettazione urbanistica dei comparti; la progettazione edilizia; l'appalto e la gestione dei lavori; il regolamento dei rapporti con i proprietari e con i consorzi di proprietari, ivi compresa la stipula delle convenzioni; 6) i rapporti tra il comune e l'azienda sono regolati con atto di concessione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-20;791#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo