Art. 24

Edilizia residenziale di lusso

In vigore dal 28 dic 1973
Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo riguardanti l'edilizia residenziale di lusso non possono godere dei benefici di cui all', n. 7), della legge 16 aprile 1973, n. 171. Con deliberazione del consiglio regionale, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il comune, sono indicati i criteri per la individuazione degli edifici e delle unità immobiliari da considerare di lusso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-20;791#art-24

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