Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 112
Apparecchi ricetrasmettitori fisso e portatile radio portatile per imbarcazioni a motore ed altri natanti di salvataggio
In vigore dal 8 ago 1973
Apparecchi ricetrasmettitori fisso e portatile (radio portatile) per imbarcazioni a motore ed altri natanti di salvataggio
1. Tutte le navi abilitate a navigazione nazionale, devono avere a bordo un apparecchio radio portatile rispondente alle prescrizioni dell', ad eccezione di quelle di cui al successivo comma 2.
2. Le navi abilitate a navigazione nazionale, che siano munite di imbarcazioni di salvataggio a motore devono averne una provvista del ricetrasmettitore fisso di cui all'.
3. L'apparecchio radio portatile di cui al comma 1 deve essere sistemato nella sala nautica o in altro posto adatto, pronto ad essere messo in una qualsiasi imbarcazione o altro natante di salvataggio in caso di emergenza.
4. Il ministero può dispensare dall'obbligo degli apparecchi di cui al presente articolo quando questi non siano ritenuti necessari in relazione al tipo ed alle dimensioni della nave ed alla natura dei viaggi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-112