Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 161

Requisiti tecnici del ricetrasmettitore portatile (radio portatile) per natanti di salvataggio

In vigore dal 8 ago 1973
1. Il ricetrasmettitore portatile di cui agli , deve comprendere un trasmettitore, un ricevitore, le antenne ed una sorgente di energia elettrica rispondenti alle prescrizioni delle norme tecniche e deve poter essere utilizzato sia sulle imbarcazioni di salvataggio sia sulle zattere di salvataggio sia su altri natanti di salvataggio. 2. L'apparato deve essere alimentato da una batteria di accumulatori o, preferibilmente, da un generatore azionato a mano. Se è alimentato da una batteria questa deve essere di tipo stagno, di capacità tale da permettere un funzionamento continuativo dell'apparato, a tasto abbassato, per un periodo non minore di 4 ore. 3. Durante la navigazione l'ufficiale radiotelegrafista o l'operatore radiotelegrafista, a seconda dei casi, deve provare il trasmettitore ogni settimana utilizzando l'antenna artificiale e deve caricare la batteria a piena carica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-161

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