Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 161
Requisiti tecnici del ricetrasmettitore portatile (radio portatile) per natanti di salvataggio
In vigore dal 8 ago 1973
1. Il ricetrasmettitore portatile di cui agli , deve comprendere un trasmettitore, un ricevitore, le antenne ed una sorgente di energia elettrica rispondenti alle prescrizioni delle norme tecniche e deve poter essere utilizzato sia sulle imbarcazioni di salvataggio sia sulle zattere di salvataggio sia su altri natanti di salvataggio.
2. L'apparato deve essere alimentato da una batteria di accumulatori o, preferibilmente, da un generatore azionato a mano. Se è alimentato da una batteria questa deve essere di tipo stagno, di capacità tale da permettere un funzionamento continuativo dell'apparato, a tasto abbassato, per un periodo non minore di 4 ore.
3. Durante la navigazione l'ufficiale radiotelegrafista o l'operatore radiotelegrafista, a seconda dei casi, deve provare il trasmettitore ogni settimana utilizzando l'antenna artificiale e deve caricare la batteria a piena carica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-161