Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 157
Installazione della stazione radiotelegrafica
In vigore dal 8 ago 1973
1. La stazione radiotelegrafica deve comprendere un'installazione principale e un'installazione di riserva, elettricamente separate ed elettricamente indipendenti l'una dall'altra.
2. L'installazione principale deve comprendere un trasmettitore principale, un sistema ricevente principale ed una sorgente di energia principale rispondenti alle prescrizioni delle norme tecniche.
3. L'installazione di riserva deve comprendere un trasmettitore di riserva, un ricevitore di riserva ed una sorgente di energia di riserva, rispondenti alle prescrizioni delle norme tecniche.
4. Devono essere fornite e installate un'antenna principale e un'antenna di riserva rispondenti alle prescrizioni delle norme tecniche; tuttavia il Ministero ha facoltà di dispensare qualsiasi nave dalle disposizioni relative all'antenna di riserva se ritiene che la sua installazione non sia possibile o ragionevole, ma in tal caso la nave deve essere dotata di un'antenna di ricambio completa, che possa essere immediatamente messa in opera. Inoltre devono essere tenuti disponibili un cavo e degli isolatori per antenna, in quantitativi sufficienti per permettere l'erezione di un'antenna idonea. Se l'antenna principale è sospesa tra sostegni soggetti a vibrazioni, essa deve essere protetta convenientemente contro le rotture.
5. Per tutti gli impianti installati prima del 14 gennaio 1968 su navi da carico di stazza lorda inferiore a 1600 tonnellate e per quelli installati prima del 19 novembre 1952 su navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate, dotati di trasmettitore principale rispondente a tutti i requisiti previsti per quello di riserva, non sussiste l'obbligo di un trasmettitore di riserva separato da quello principale.
6. Il trasmettitore principale ed il trasmettitore di riserva devono poter essere collegati rapidamente e accordati sia con l'antenna principale sia con quella di riserva, se esiste.
7. Il ricevitore principale ed il ricevitore di riserva devono poter essere collegati rapidamente con qualsiasi antenna con la quale devono essere usati.
8. Tutte le parti componenti l'installazione di riserva devono essere sistemate nel punto più alto possibile della nave, per assicurare il massimo grado di sicurezza.
9. Il trasmettitore principale e quello di riserva, quando collegati all'antenna principale, devono avere le portate normali minime specificate nella seguente tabella e che si intendono realizzate ove l'intensità di campo, nel punto di ricezione, risulti di almeno 50 microvolt per metro:
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| Portata minima normale
| in miglia marine
Navi |------------------------------
| Trasmettitore | Trasmettitore
| principale | di riserva
-------------------------------------|---------------|--------------
Tutte le navi da passeggeri e le navi| |
da carico di stazza lorda uguale o| |
superiore a 1600 tonnellate.........| 150 | 100
Navi da carico di stazza lorda infe-| |
riore a 1600 tonnellate.............| 100 | 75
| |
10. Non è obbligatorio che il sistema ricevente sia atto a ricevere nella banda di frequenza 4 - 27,5 MHz quando è installato su navi che non effettuano viaggi oltre lo stretto di Gibilterra, il Bosforo o il canale di Suez. Tale facilitazione non riguarda però le navi che dispongono di trasmettitori radiotelegrafici o radiotelefonici ad onde corte e le navi di qualsiasi tonnellaggio idonee a trasportare 200 o più persone, equipaggio compreso, effettuanti traversate di oltre 500 miglia tra due scali consecutivi.
11. In qualsiasi momento, durante la navigazione, deve essere disponibile un'alimentazione di energia elettrica sufficiente per far funzionare l'installazione principale alla portata normale richiesta dal precedente comma 9, nonché per caricare tutte le batterie di accumulatori facenti parte della stazione radiotelegrafica. Nel caso di navi nuove la tensione di alimentazione dell'installazione principale deve essere mantenuta entro i limiti ± 10 per cento del valore nominale.
12. La sorgente di energia di riserva deve essere indipendente dall'energia richiesta per la propulsione della nave e da quella per l'impianto elettrico della nave.
13. La sorgente di energia di riserva deve essere sistemata nella parte più alta possibile della nave e deve poter essere prontamente accessibile all'ufficiale radiotelegrafista; il relativo quadro di distribuzione deve essere sistemato nella cabina radiotelegrafica.
14. Durante la navigazione le batterie di accumulatori, sia che facciano parte dell'installazione principale, sia che facciano parte di quella di riserva, devono essere giornalmente caricate a piena carica normale.
15. Sia le installazioni della stazione radio, sia le installazioni elettriche o meccaniche di bordo devono essere eseguite secondo le raccomandazioni dell'ente tecnico emanate al fine di evitare, per quanto praticamente possibile qualsiasi perturbazione alle ricezioni della stazione radio.
16. In aggiunta ai dispositivi manuali di manipolazione deve essere installato, ai fini della trasmissione del segnale radiotelegrafico di allarme, un dispositivo automatico di manipolazione di detto segnale, che manipoli sia il trasmettitore principale sia quelli di riserva. Il dispositivo deve rispondere alle prescrizioni delle norme tecniche e deve poter essere disinserito in qualsiasi momento per consentire l'immediato funzionamento manuale del trasmettitore. Se comandato elettricamente tale dispositivo automatico deve poter funzionare con la sorgente di energia elettrica di riserva.
17. Il trasmettitore di riserva deve essere provato giornalmente durante la navigazione, se non è utilizzato per trasmissioni, usando un'apposita antenna artificiale, ed almeno una volta ogni viaggio usando l'antenna di riserva, se installata. Anche la sorgente di energia di riserva deve essere provata ogni giorno.
18. Ferme restando le disposizioni dell', sulle navi da carico di stazza lorda inferiore a 1600 tonnellate il Ministero può concedere deroga dall'applicazione integrale delle prescrizioni dell' nonché di quelle del presente articolo, purchè la qualità della stazione radiotelegrafica non scenda in alcun caso ad un livello inferiore a quello prescritto dagli per le stazioni radiotelefoniche, per quanto applicabili. In particolare, nel caso di navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 300 tonnellate ma inferiore a 500 tonnellate, il ministero può concedere l'esenzione dall'obbligo di:
a) un ricevitore di riserva;
b) una sorgente di energia di riserva per le installazioni esistenti;
c) protezione dell'antenna principale contro la rottura dovuta alle vibrazioni;
d) mezzi di comunicazione tra la stazione radiotelegrafica e il ponte di comando indipendenti dal sistema principale di comunicazione della nave.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-157