Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 162
Requisiti tecnici della stazione radiotelefonica
In vigore dal 8 ago 1973
1. La stazione radiotelefonica deve essere sistemata nella parte superiore della nave ed in modo da essere protetta il più possibile da disturbi che possono pregiudicare la corretta ricezione dei messaggi e dei segnali.
2. Dalla stazione deve potersi comunicare col ponte di comando a mezzo di portavoce o di telefono. Se la stazione è attigua alla sala nautica e con essa comunicante può prescindersi da tale collegamento.
3. La stazione radiotelefonica deve essere fornita di un orologio da parete, antimagnetico, di tipo navale, di sicuro affidamento, con quadrante di diametro non inferiore a 12,5 centimetri, con lancetta centrale contasecondi; il quadrante deve essere marcato in modo da indicare le divisioni in secondi e i due settori relativi ai periodi di silenzio prescritti per il servizio radiotelefonico dal regolamento delle radiocomunicazioni. Detto orologio deve essere solidamente fissato in posizione tale che l'intero quadrante possa essere osservato facilmente e con precisione dal posto di lavoro radiotelefonico.
4. La stazione deve essere bene illuminata e dotata di un conveniente impianto di illuminazione di emergenza, di sicuro affidamento, indipendente da quello principale di bordo e permanentemente installato in modo da fornire una soddisfacente illuminazione dei comandi di manovra della stazione, dell'orologio prescritto dal precedente comma 3 e del quadro delle istruzioni prescritto dal successivo comma 6.
5. Se la sorgente di energia elettrica è costituita da una o più batterie la stazione radiotelefonica deve essere fornita di un mezzo per misurare le condizioni di carica.
6. In posizione pienamente visibile dal posto di lavoro radiotelefonico deve essere sistemato un quadro contenente un chiaro riassunto delle istruzioni da seguire per la procedura radiotelefonica di soccorso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-162