Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 165

Servizio di ascolto radiotelegrafico

In vigore dal 8 ago 1973
1. Ogni nave che, in conformità all' è dotata di una stazione radiotelegrafica deve avere a bordo, durante la navigazione almeno un ufficiale radiotelegrafista. Qualora non sia munita di autoallarme radiotelegrafico deve assicurare durante la navigazione un servizio di ascolto permanente sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso a mezzo di un ufficiale radiotelegrafista che usi una cuffia o un altoparlante. 2. Ogni nave da passeggeri che, in conformità all', è dotata di una stazione radiotelegrafica deve assicurare durante la navigazione, se munita di autoallarme radiotelegrafico, un servizio di ascolto sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso a mezzo di un ufficiale radiotelegrafista che usi una cuffia od un altoparlante, con le seguenti modalità: a) 8 ore giornaliere se trasporta o è autorizzata a trasportare non oltre 250 passeggeri in viaggi internazionali; b) 8 ore giornaliere se trasporta o è autorizzata a trasportare oltre 250 passeggeri in viaggi internazionali, di durata, tra due porti consecutivi, inferiore a 16 ore; c) 8 ore giornaliere se trasporta o è autorizzata a trasportare qualsiasi numero di passeggeri in viaggi nazionali; d) 16 ore giornaliere se trasporta o è autorizzata a trasportare oltre 250 passeggeri in viaggi internazionali, di durata, tra due porti consecutivi, superiore a 16 ore. In questo caso devono essere presenti a bordo almeno due ufficiali radiotelegrafisti. 3. Ogni nave da carico, da pesca e da salvataggio che, in conformità all', è dotata di una stazione radiotelegrafica, se munita di autoallarme radiotelegrafico deve assicurare durante la navigazione un servizio di ascolto sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso a mezzo di un ufficiale radiotelegrafista che usi una cuffia o un altoparlante, per un totale di almeno 8 ore giornaliere. 4. Ogni nave da carico di stazza lorda uguale o superiore a 300 tonnellate, ma inferiore a 1600 tonnellate, che, pur non avendone l'obbligo, sia dotata di stazione radiotelegrafica e non anche di stazione radiotelefonica rispondente agli , se munita di autoallarme radiotelegrafico deve assicurare durante la navigazione un servizio di ascolto sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso, a mezzo di un ufficiale radiotelegrafista che usi una cuffia o un altoparlante, di: a) 8 ore giornaliere, se abilitata alla navigazione internazionale; b) 2 ore giornaliere, se abilitata alla navigazione nazionale. 5. Ogni nave da passeggeri che, pur non avendone l'obbligo, sia munita di stazione radiotelegrafica e non anche di stazione radiotelefonica rispondente agli , se dotata di autoallarme radiotelegrafico deve assicurare, durante la navigazione, un servizio di ascolto sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso, a mezzo di un ufficiale radiotelegrafista che usi una cuffia o un altoparlante, non inferiore a 2 ore giornaliere. 6. Durante il periodo di servizio d'ascolto che, in conformità del presente articolo, deve essere effettuata sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso dall'ufficiale radiotelegrafista, quest'ultimo può sospendere tale ascolto per il tempo in cui è occupato nel traffico su altre frequenze o in cui svolge altri importanti doveri inerenti al suo servizio, ma soltanto se non è praticamente possibile proseguire l'ascolto con cuffia a due padiglioni autonomi o con altoparlante. Il servizio di ascolto deve essere sempre assicurato da un ufficiale radiotelegrafista a mezzo di una cuffia o di un altoparlante durante i periodi di silenzio prescritti per il servizio radiotelegrafico dal regolamento delle radiocomunicazioni. 7. Su tutte le navi dotate di autoallarme radiotelegrafico detto apparato deve restare in funzione mentre la nave e in navigazione ogni qualvolta non venga effettuato il servizio di ascolto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo e, quando possibile, durante le operazioni radiogoniometriche. 8. Il servizio di ascolto previsto nel presente articolo deve essere mantenuto possibilmente durante i periodi prescritti per il servizio radiotelegrafico dal regolamento delle radiocomunicazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-165

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