Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 170
Documenti di cui deve essere dotata la stazione radiotelegrafica
In vigore dal 8 ago 1973
La stazione radiotelegrafica, oltre al giornale di cui all', deve essere dotata dei seguenti documenti:
a) la licenza di esercizio;
b) il certificato di ogni operatore;
c) il codice internazionale dei segnali e i relativi allegati;
d) l'elenco alfabetico degl'indicativi di chiamata;
e) la nomenclatura delle stazioni costiere;
f) la nomenclatura delle stazioni di navi;
g) la nomenclatura delle stazioni di radiorilevamento e che effettuano servizi speciali;
h) il regolamento delle radiocomunicazioni ed il regolamento addizionale delle radiocomunicazioni, nonché le disposizioni del presente regolamento riguardanti il servizio delle radiocomunicazioni a bordo delle navi;
i) le tariffe telegrafiche dei paesi a destinazione dei quali la stazione trasmette più frequentemente dei radiotelegrammi;
l) il regolamento telegrafico;
m) le istruzioni sul servizio dei telegrammi e dei radiotelegrammi;
n) un disegno di massima del profilo longitudinale della nave da cui risultino, in scala o quotate, tutte le antenne di servizio e i cavi metallici componenti l'attrezzatura della nave, correnti nelle immediate vicinanze dell'antenna principale e con andamento sensibilmente parallelo ad essa;
o) il quaderno contenente i dati delle calibrazioni dei radiogoniometri e dei controlli della loro esattezza e il registro dei rilevamenti radiogoniometrici;
p) le monografie degli apparati radioelettrici in dotazione della stazione;
q) lo schema dell'impianto radioelettrico di bordo, per le installazioni effettuate dopo il 14 gennaio 1968.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-170