Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 170

Documenti di cui deve essere dotata la stazione radiotelegrafica

In vigore dal 8 ago 1973
La stazione radiotelegrafica, oltre al giornale di cui all', deve essere dotata dei seguenti documenti: a) la licenza di esercizio; b) il certificato di ogni operatore; c) il codice internazionale dei segnali e i relativi allegati; d) l'elenco alfabetico degl'indicativi di chiamata; e) la nomenclatura delle stazioni costiere; f) la nomenclatura delle stazioni di navi; g) la nomenclatura delle stazioni di radiorilevamento e che effettuano servizi speciali; h) il regolamento delle radiocomunicazioni ed il regolamento addizionale delle radiocomunicazioni, nonché le disposizioni del presente regolamento riguardanti il servizio delle radiocomunicazioni a bordo delle navi; i) le tariffe telegrafiche dei paesi a destinazione dei quali la stazione trasmette più frequentemente dei radiotelegrammi; l) il regolamento telegrafico; m) le istruzioni sul servizio dei telegrammi e dei radiotelegrammi; n) un disegno di massima del profilo longitudinale della nave da cui risultino, in scala o quotate, tutte le antenne di servizio e i cavi metallici componenti l'attrezzatura della nave, correnti nelle immediate vicinanze dell'antenna principale e con andamento sensibilmente parallelo ad essa; o) il quaderno contenente i dati delle calibrazioni dei radiogoniometri e dei controlli della loro esattezza e il registro dei rilevamenti radiogoniometrici; p) le monografie degli apparati radioelettrici in dotazione della stazione; q) lo schema dell'impianto radioelettrico di bordo, per le installazioni effettuate dopo il 14 gennaio 1968.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-170

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