Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 168

Giornale radiotelefonico

In vigore dal 8 ago 1973
1. Il giornale radiotelefonico prescritto dal regolamento delle radiocomunicazioni per le navi dotate di stazione radiotelefonica devo corrispondere al modello approvato dal ministero e deve essere conservato nel locale in cui viene effettuato il servizio di ascolto. 2. Chiunque effettua il servizio di ascolto conformemente all' deve annotare nel giornale il suo nome e i dettagli di tutti gli avvenimenti concernenti il servizio radio verificatisi durante il suo servizio di guardia, e in particolare quelli che possono apparire importanti per la sicurezza della vita umana in mare. 3. Nel giornale devono essere riportati inoltre i seguenti dati: a) le registrazioni prescritte dal regolamento delle radiocomunicazioni; b) l'ora in cui ha inizio il servizio di ascolto alla partenza della nave dal porto e l'ora in cui ha termine tale servizio all'arrivo della nave nel porto; c) l'ora in cui, per una qualsiasi ragione, è interrotto il servizio di ascolto e le ragioni di tale interruzione, nonché l'ora di ripresa del servizio stesso; d) dettagli sulla manutenzione delle batterie (compresa la data di carica) prescritta dal comma 8 dell'; e) dettagli sulla manutenzione delle batterie (compresa la data di carica) prescritta dal comma 3 dell', e dettagli delle prove prescritte dallo stesso comma per quanto riguarda il trasmettitore dell'apparecchio portatile per natanti di salvataggio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-168

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