Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 167
Giornale radiotelegrafico
In vigore dal 8 ago 1973
1. Il giornale radiotelegrafico prescritto dal regolamento delle radiocomunicazioni per le navi dotate di stazione radiotelegrafica deve corrispondere al modello approvato dal ministero e deve essere conservato nella cabina radiotelegrafica.
2. Ogni ufficiale radiotelegrafista deve annotare nel registro il suo nome, l'ora in cui prende e lascia il servizio di guardia e tutti gli avvenimenti concernenti il servizio radio verificatisi durante il suo turno di guardia, e in particolare quelli che possono apparire importanti per la sicurezza della vita umana in mare.
3. Nel giornale devono essere riportati inoltre i seguenti dati:
a) le registrazioni prescritte dal regolamento delle radiocomunicazioni;
b) dettagli sulla manutenzione delle batterie (compresa la data di carica);
c) dichiarazione giornaliera che la prescrizione del comma 15 dell' è stata osservata;
d) dei tagli delle prove del trasmettitore di riserva e della sorgente di energia di riserva eseguite conformemente al comma 18 dell';
e) sulle navi munite di autoallarme radiotelegrafico, i dettagli delle prove eseguite conformemente al comma 2 dell';
f) dettagli sulla manutenzione delle batterie (compresa la data di carica) prescritta dal comma 4 dell', e dettagli delle prove prescritte dallo stesso comma per quanto riguarda i trasmettitori sistemati sulle imbarcazioni di salvataggio a motore;
g) dettagli sulla manutenzione delle batterie (compresa la data di carica) prescritta dal comma 3 dell', e dettagli delle prove prescritte dallo stesso comma per quanto riguarda il trasmettitore dell'apparecchio portatile per natanti di salvataggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-167