Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 158
Requisiti tecnici dell'autoallarme radiotelegrafico
In vigore dal 8 ago 1973
1. Gli autoallarmi radiotelegrafici devono rispondere alle prescrizioni delle norme tecniche. Inoltre essi, quando sono collegati ad un'antenna, non devono influire, per quanto possibile, sulla precisione del radiogoniometro.
2. Sulle navi dotate di autoallarme radio telegrafico l'ufficiale radiotelegrafista, mentre la nave è in navigazione, deve provare l'efficienza dell'autoallarme almeno una volta ogni 24 ore e, se l'apparecchio non è in condizioni di funzionamento regolari, deve informarne il comandante o l'ufficiale di guardia.
3. L'ufficiale radiotelegrafista deve controllare periodicamente il buon funzionamento del ricevitore dell'autoallarme radiotelegrafico collegato alla sua antenna normale, ascoltando dei segnali e confrontandoli con uguali segnali ricevuti dall'installazione principale sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-158