Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 156

Requisiti tecnici della stazione radiotelegrafica

In vigore dal 8 ago 1973
1. La stazione deve essere sistemata nel punto più alto possibile della nave, in modo da assicurare il massimo grado di sicurezza, e preferibilmente nelle vicinanze del ponte di comando. 2. I locali costituenti la stazione devono essere solidamente fissati alla struttura della nave e risultare a tenuta d'acqua. Il soffitto e le pareti esterne devono avere un rivestimento protettivo contro l'umidità. 3. La stazione deve essere sistemata in modo da evitare che dannose interferenze prodotte da disturbi estranei di origine meccanica, od altra, impediscano la buona ricezione dei segnali radio. 4. La stazione deve essere prontamente accessibile, sia per l'uso immediato in caso di pericolo, sia per le riparazioni. Essa deve essere costituita da diversi locali da adibire rispettivamente a cabina radio (eventualmente suddivisa in locali distinti per i trasmettitori ed i ricevitori), a locale per i macchinari e a locale per gli accumulatori. 5. I locali della stazione devono essere di dimensioni sufficienti ed avere una ventilazione adeguata per un buon funzionamento, l'esercizio e la manutenzione delle installazioni radiotelegrafiche principali e di riserva. 6. L'alloggio di almeno uno degli ufficiali radiotelegrafisti deve essere ubicato quanto più vicino possibile alla cabina radiotelegrafica. Sulle navi nuove tale alloggio non deve trovarsi entro la stessa cabina radiotelegrafica. 7. Tra la cabina radio ed il ponte di comando ed eventualmente qualsiasi altro posto da cui la nave venga governata deve essere installato un efficiente mezzo di comunicazione bilaterale per la chiamata e la conversazione, indipendente da quello principale della nave. 8. I locali della stazione non devono essere utilizzati per altro scopo che possa ostacolare il funzionamento della stazione stessa. 9. L'impianto radiotelegrafico deve essere sistemato in posizione tale da restare protetto dagli effetti dannosi dell'acqua o da eccessi di temperatura. Esso deve essere prontamente accessibile, sia per l'uso immediato in caso di pericolo, sia per le riparazioni. 10. La cabina radio deve essere provvista di un orologio da parete, antimagnetico, di tipo navale, di sicuro affidamento, con quadrante di diametro non inferiore a 12,5 centimetri, con lancetta centrale contasecondi; ii quadrante deve essere marcato in modo da indicare le divisioni in secondi e i due settori relativi ai periodi di silenzio prescritti per il servizio radiotelegrafico dal regolamento delle radiocomunicazioni. Detto orologio deve essere solidamente fissato in posizione tale che l'intero quadrante possa essere osservato facilmente e con precisione dall'ufficiale radiotelegrafista dal suo posto di lavoro e dalla posizione di prova del ricevitore dell'autoallarme radiotelegrafico. 11. La cabina radio deve essere bene illuminata e dotata di un conveniente impianto di illuminazione di emergenza, di sicuro affidamento, indipendente da quello principale di bordo. Tale impianto deve comprendere almeno due lampade elettriche installate permanentemente in parallelo ed atte a fornire una soddisfacente illuminazione degli organi di comando e di controllo delle installazioni principali e di riserva, nonché dello orologio prescritto dal precedente comma 10. Nelle installazioni nuove tali lampade, se alimentate dalla sorgente di energia di riserva prescritta dall', devono essere comandate da commutatori sistemati vicino all'ingresso principale della cabina radiotelegrafica, nonché sul posto di lavoro dell'ufficiale radiotelegrafista, a meno che la disposizione della cabina radiotelegrafica faccia ritenere ingiustificata tale sistemazione. Detti commutatori devono essere provvisti di chiare iscrizioni che indichino il loro scopo. 12. La cabina radio deve essere provvista di una lampada elettrica trasportabile per ispezioni, alimentata dalla sorgente di energia di riserva prescritta dall', munita di cavo flessibile di adeguata lunghezza, e di una lampada portatile a pila. 13. La stazione radiotelegrafica deve essere dotata di parti di ricambio, utensili e strumenti di misura che permettano di mantenere la stazione stessa in piena efficienza di funzionamento durante la navigazione. Tra gli strumenti di misura devono essere compresi un voltmetro per corrente alternata e continua ed un ohmetro. 14. Nelle navi destinate al trasporto dei passeggeri la cabina radio deve essere facilmente accessibile per la presentazione dei radiotelegrammi. L'instradamento dei passeggeri deve essere facilitato mediante opportune indicazioni. 15. Se esiste un locale separato per l'installazione radiotelegrafica di riserva devono applicarsi anche a tale locale le prescrizioni dei precedenti commi 7, 9, 10, 11 e 12.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-156

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