Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mareTitolo VII

Art. 152

Obbligo del ricevitore radiofonico

In vigore dal 8 ago 1973
Devono essere dotate di un ricevitore radiofonico rispondente alle prescrizioni delle norme tecniche, a meno che siano già dotate di una stazione radiotelegrafica o radiotelefonica, le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate ma inferiore a 300 tonnellate, eccetto quelle abilitate a navigazione nazionale litoranea o nazionale locale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-152

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