Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 148
Dotazioni delle navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate
In vigore dal 8 ago 1973
Ferma l'osservanza del regolamento per evitare gli abbordi in mare e salvo che non sia diversamente disposto dal presente regolamento, le navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate devono avere dotazioni di scafo, di apparato motore, di rotta, dotazioni varie e per la prevenzione ed estinzione degli incendi secondo le prescrizioni dei regolamenti dell'ente tecnico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-148