Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Titolo VI
Art. 144
Strumenti e dotazioni di rotta
In vigore dal 8 ago 1973
1. Le navi abilitate a viaggi internazionali lunghi e viaggi internazionali brevi devono essere dotate di:
a) un cronometro;
b) un orologio di precisione, mostra o cronografo, per osservazioni astronomiche;
c) due orologi da parete: uno nella stazione di governo principale e uno nel locale macchine;
d) un barometro. Le navi abilitate al trasporto passeggeri in viaggi internazionali lunghi devono altresì essere dotate di un barometro registratore;
e) un termometro;
f) due binocoli, di cui almeno uno di tipo speciale per visione notturna. Le navi abilitate al trasporto passeggeri devono essere inoltre dotate di un binocolo prismatico di grande portata;
g) due semicerchi graduati con alidada di rilevamento sistemati sulle ali del ponte di comando, oppure un cerchio, o semicerchio, sistemati sul ponte di comando in posizione centrale, purchè abbia libera la visione almeno nei due quartieri prodieri della nave;
h) due scandagli comuni con sagola sufficiente per fondali di quaranta metri, debitamente graduata, e piombo di peso circa otto chilogrammi;
i) uno scandaglio comune con sagola, sufficiente per fondali di cento metri, debitamente graduata, e piombo di peso circa quindici chilogrammi;
l) uno scandaglio per piccole profondità con sagola sufficiente per fondali di venticinque metri, debitamente graduata, e piombo di peso circa cinque chilogrammi;
m) un solcometro meccanico (le navi abilitate al trasporto passeggeri in viaggi internazionali lunghi devono essere inoltre dotate di apparecchi contagiri delle eliche sistemati nella stazione di governo principale);
n) carte, istruzioni e pubblicazioni nautiche di cui al precedente , come portolani, effemeridi astronomiche, elenchi dei fari, fanali e segnalamenti marittimi, annuari delle maree, tavole nautiche;
o) compasso, parallele e rapportatore: due mute per tutte le navi abilitate a viaggi internazionali lunghi e per le navi da passeggeri abilitate a viaggi internazionali brevi;
p) codice dei segnali per tutte le navi abilitate a navigazione oltre 20 miglia dalla costa e per tutte le navi munite di apparato radioelettrico;
q) una serie completa delle bandiere prescritte dal codice dei segnali e inoltre le bandiere del proprio nominativo internazionale;
r) lampada per segnalazioni diurne;
s) due sestanti;
t) codice della navigazione e relativo regolamento, presente regolamento, codice civile, regolamento per evitare gli abbordi in mare.
2. Le navi abilitate a navigazione nazionale devono avere le dotazioni di cui al precedente primo comma, con le seguenti varianti:
se non è imbarcato almeno un diplomato capitano di lungo corso non sono prescritti il sestante, il cronometro, l'orologio di precisione, le effemeridi astronomiche e gli annuari delle maree;
non è prescritta la dotazione del codice civile;
è sufficiente la dotazione di:
a) un binocolo di tipo normale per visione diurna;
b) due scandagli comuni con sagola debitamente graduata per fondali di quaranta metri e di uno scandaglio per piccole profondità;
per i velieri, inoltre, il solcometro può non essere meccanico.
3. Le navi abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale) devono avere le seguenti dotazioni:
a) un orologio, un barometro, uno scandaglio per piccole profondità, un solcometro, un binocolo;
b) due semicerchi di rilevamento sulle ali del ponte di comando, oppure un cerchio o semicerchio, con buona visibilità nei settori prodieri;
c) carte nautiche, portolani, elenchi dei fari, fanali e segnalamenti marittimi, in relazione ai viaggi da effettuare;
d) compasso, parallele e rapportatore;
e) codice della navigazione e relativo regolamento, regolamento per evitare gli abbordi in mare e codice dei segnali nei casi previsti dal precedente comma 1;
f) le bandiere del proprio nominativo internazionale, per le navi alle quali è stato assegnato.
4. Le navi abilitate a navigazioni nazionali litoranea e locale devono avere le seguenti dotazioni:
a) un orologio;
b) uno scandaglio per piccole profondità;
c) carte nautiche della zona;
d) bandiere del nominativo, se assegnato;
e) codice dei segnali, nei casi previsti dal precedente comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-144