Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mareTitolo VI

Art. 144

Strumenti e dotazioni di rotta

In vigore dal 8 ago 1973
1. Le navi abilitate a viaggi internazionali lunghi e viaggi internazionali brevi devono essere dotate di: a) un cronometro; b) un orologio di precisione, mostra o cronografo, per osservazioni astronomiche; c) due orologi da parete: uno nella stazione di governo principale e uno nel locale macchine; d) un barometro. Le navi abilitate al trasporto passeggeri in viaggi internazionali lunghi devono altresì essere dotate di un barometro registratore; e) un termometro; f) due binocoli, di cui almeno uno di tipo speciale per visione notturna. Le navi abilitate al trasporto passeggeri devono essere inoltre dotate di un binocolo prismatico di grande portata; g) due semicerchi graduati con alidada di rilevamento sistemati sulle ali del ponte di comando, oppure un cerchio, o semicerchio, sistemati sul ponte di comando in posizione centrale, purchè abbia libera la visione almeno nei due quartieri prodieri della nave; h) due scandagli comuni con sagola sufficiente per fondali di quaranta metri, debitamente graduata, e piombo di peso circa otto chilogrammi; i) uno scandaglio comune con sagola, sufficiente per fondali di cento metri, debitamente graduata, e piombo di peso circa quindici chilogrammi; l) uno scandaglio per piccole profondità con sagola sufficiente per fondali di venticinque metri, debitamente graduata, e piombo di peso circa cinque chilogrammi; m) un solcometro meccanico (le navi abilitate al trasporto passeggeri in viaggi internazionali lunghi devono essere inoltre dotate di apparecchi contagiri delle eliche sistemati nella stazione di governo principale); n) carte, istruzioni e pubblicazioni nautiche di cui al precedente , come portolani, effemeridi astronomiche, elenchi dei fari, fanali e segnalamenti marittimi, annuari delle maree, tavole nautiche; o) compasso, parallele e rapportatore: due mute per tutte le navi abilitate a viaggi internazionali lunghi e per le navi da passeggeri abilitate a viaggi internazionali brevi; p) codice dei segnali per tutte le navi abilitate a navigazione oltre 20 miglia dalla costa e per tutte le navi munite di apparato radioelettrico; q) una serie completa delle bandiere prescritte dal codice dei segnali e inoltre le bandiere del proprio nominativo internazionale; r) lampada per segnalazioni diurne; s) due sestanti; t) codice della navigazione e relativo regolamento, presente regolamento, codice civile, regolamento per evitare gli abbordi in mare. 2. Le navi abilitate a navigazione nazionale devono avere le dotazioni di cui al precedente primo comma, con le seguenti varianti: se non è imbarcato almeno un diplomato capitano di lungo corso non sono prescritti il sestante, il cronometro, l'orologio di precisione, le effemeridi astronomiche e gli annuari delle maree; non è prescritta la dotazione del codice civile; è sufficiente la dotazione di: a) un binocolo di tipo normale per visione diurna; b) due scandagli comuni con sagola debitamente graduata per fondali di quaranta metri e di uno scandaglio per piccole profondità; per i velieri, inoltre, il solcometro può non essere meccanico. 3. Le navi abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale) devono avere le seguenti dotazioni: a) un orologio, un barometro, uno scandaglio per piccole profondità, un solcometro, un binocolo; b) due semicerchi di rilevamento sulle ali del ponte di comando, oppure un cerchio o semicerchio, con buona visibilità nei settori prodieri; c) carte nautiche, portolani, elenchi dei fari, fanali e segnalamenti marittimi, in relazione ai viaggi da effettuare; d) compasso, parallele e rapportatore; e) codice della navigazione e relativo regolamento, regolamento per evitare gli abbordi in mare e codice dei segnali nei casi previsti dal precedente comma 1; f) le bandiere del proprio nominativo internazionale, per le navi alle quali è stato assegnato. 4. Le navi abilitate a navigazioni nazionali litoranea e locale devono avere le seguenti dotazioni: a) un orologio; b) uno scandaglio per piccole profondità; c) carte nautiche della zona; d) bandiere del nominativo, se assegnato; e) codice dei segnali, nei casi previsti dal precedente comma 1.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-144

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