Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Titolo VI
Art. 139
In vigore dal 8 ago 1973
1. Le navi devono essere dotate di bussole secondo la seguente tabella:
NAVI DA PASSEGGERI
Parte di provvedimento in formato grafico
NAVI DA CARICO
Parte di provvedimento in formato grafico
NAVI DA PESCA
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Sulle navi abilitate a navigazione internazionale, lunga o breve, ed a navigazione nazionale, che sono dotate di una sola bussola magnetica, deve essere sistemata una bussola di rispetto completa, ad eccezione della chiesuola, uguale a quella esistente a bordo.
3. Sulle navi dotate di due o più bussole magnetiche queste devono essere intercambiabili.
4. Quando su una nave è ammessa una sola bussola magnetica, questa deve essere considerata come bussola normale, e rispondere per quanto pratico e ragionevole, alle prescrizioni di cui ai commi 5 e 6 del successivo , anche se funziona da bussola di rotta.
5. Tutte le bussole magnetiche devono essere munite di un mezzo principale di illuminazione di un mezzo di rispetto per l'illuminazione di emergenza.
6. Sulle navi abilitate a navigazione internazionale lunga, le chiesuole delle bussole magnetiche devono essere dotate dell'apposito alloggio per la sbarra di Flinders.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-139