Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Titolo VI
Art. 135
Ecoscandaglio
In vigore dal 8 ago 1973
1. Tutte le navi di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate la cui chiglia è impostata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento devono essere dotate di un ecoscandaglio.
2. Il ministero può esentare da tale obbligo le navi di cui al precedente comma 1 abilitate a viaggi nazionali, tenuto conto delle dimensioni della nave e della natura dei propri viaggi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-135