Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Titolo V
Art. 132
Certificati
In vigore dal 8 ago 1973
1. A seguito delle prove e visite di cui agli articoli precedenti saranno compilati i seguenti certificati:
a) certificato di prova e verifica dei verricelli picchi di carico e relativi accessori prima della loro entrata in esercizio;
b) certificato di prova e verifica di gru e apparecchi di sollevamento in genere e loro accessori prima della loro entrata in esercizio;
c) certificato di prova e verifica di catene, anelli, ganci, grilli, tornichetti e bozzelli, prima della loro entrata in esercizio;
d) certificato di verifica e prova di cavi metallici prima della loro entrata in esercizio;
e) certificato di trattamento termico periodico di catene, anelli, ganci, grilli e tornichetti;
f) certificato di visita completa annuale degli accessori per i quali non è richiesto il trattamento termico periodico.
2. I certificati di cui al precedente comma 1 devono essere allegati al registro e quelli destinati alle navi e galleggianti abilitati a navigazione internazionale, devono essere compilati, unitamente al registro stesso, in lingua italiana ed in lingua inglese. 1 modelli dei suddetti certificati devono essere rispondenti alle convenzioni ed accordi internazionali in materia di protezione dei lavoratori contro gli infortuni ed essere approvati dal ministero.
3. I certificati delle navi e galleggianti per i quali a norma del precedente , comma 2, non è obbligatoria la tenuta del registro, devono essere conformi ai modelli approvati dal ministero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-132